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Migranti, la Ue trova l’accordo sui rimpatri: sì agli hub in paesi terzi

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Migranti, la Ue trova l’accordo sui rimpatri: sì agli hub in paesi terzi

 Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una legge dell’Ue che consentirà procedure più rapide ed efficaci a livello europeo per il rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente negli Stati Membri. E’ quanto si legge in una nota. L’accordo integra il patto Ue su migrazione e asilo e contribuirò alla sua effettiva attuazione. Le nuove norme “impongono ai cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri l’obbligo di cooperare con le autorità” e “prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri di rimpatrio in paesi extra-Ue, nel rispetto dei diritti fondamentali”. Il nuovo regolamento inoltre “stabilisce obblighi rigorosi per le persone che non hanno diritto di soggiorno nell’Ue, in particolare l’obbligo di lasciare lo Stato membro interessato e di cooperare con le autorità nazionali – prosegue il comunicato – Il regolamento stabilisce inoltre le conseguenze per coloro che non rispettano l’obbligo di cooperazione, come la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse in conformità alla legislazione nazionale, o il rifiuto di concedere incentivi per promuovere il rimpatrio volontario. Laddove la legislazione nazionale lo consenta, gli Stati membri possono anche imporre sanzioni penali, compresa la reclusione”.

Per quanto riguarda i centri di rimpatrio, le norme a livello Ue consentiranno agli Stati membri di istituirli in paesi terzi per le persone che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. “Tali centri di rimpatrio potrebbero fungere sia da destinazione finale sia da centri di transito per facilitare il successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese terzo – si legge ancora – In questo contesto, per ‘paese di rimpatrio’ si intende un paese terzo con il quale è stato concluso un accordo o una convenzione. Tale accordo o convenzione può essere concluso solo con un paese terzo che rispetti gli standard internazionali in materia di diritti umani e i principi del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento. I minori non accompagnati sono esclusi da tali accordi o convenzioni”. Questo accordo provvisorio “dovrà ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. Sarà poi formalmente adottato da entrambe le istituzioni a seguito di una revisione giuridico-linguistica – prosegue il comunicato – Il regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la data di entrata in vigore, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, alcune disposizioni diventeranno applicabili 12 mesi dopo”.

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